venerdì 14 settembre 2012

Imu: 2^ rata cosa fare per l'esenzione. Riduzioni e adempimenti.

 Su circa 16 milioni di contribuenti che a giugno 2012 hanno versato l'imposta municipale sull'abitazione principale, solo il 5,5%, ha deciso di dilazionare in tre tranches il versamento dell'imposta: prima rata a giugno, ulteriore acconto a settembre, saldo a dicembre.

L'importo medio da versare all'Erario entro il prossimo 17 settembre sarà pari a 131 euro.

Ma vediamo per tipologia di immobile gli adempimenti ed eventuali esenzioni e riduzioni, per l'abitazione principale non c'è l'obbligo dichiarativo, neanche in caso di applicazione della maggiorazione della detrazione di 50 euro per i figli conviventi. Se i coniugi hanno residenze distinte nello stesso comune, le agevolazioni Imu si applicano solo in favore di uno dei due immobili e va presentata la dichiarazione dell'unità agevolata. In caso di separazione, va inoltre dichiarata l'ex casa coniugale, da parte del coniuge a cui è stata assegnata. E' consigliato dichiarare sempre le pertinenze, se autonomamente accatastate e in presenza di 2 unità contigue, accatastate separatamente, solo una delle due beneficia delle agevolazioni.
E' sempre richiesta la dichiarazione delle case locate, in quanto la legge consente ai comuni una riduzione di aliquota fino allo 0,4 %. Sussiste l'obbligo dichiarativo anche per le ipotesi in cui il comune non si sia avvalso di tale facoltà e non abbia quindi deliberato alcuna aliquota ridotta. La denuncia dovrà essere presentata anche in caso di locazioni precedenti al 2012.

Le compravendite di immobili non devono essere dichiarate, perché transitano dal Mui (modello unico informatico) attraverso il sistema notarile. Lo stesso vale per le successioni di immobili, che vengono trasmesse ai comuni dall'agenzia delle Entrate. Diversamente l'acquisto di aree edificabili va denunciato: il contribuente deve dichiarare il valore di mercato dell'area al 1° gennaio dell'anno di riferimento. L'area edificabile va dichiarata anche per gli anni successivi a quello di acquisto, solo se ne è variato il valore.
Per le case inagibili o inabitabili (a patto che lo stato sia accertato con perizia dell'Ufficio tecnico comunale), l'imponibile è ridotto alla metà.
L'imponibile viene ridotto alla metà anche per gli immobili d'interesse storico artistico.
Sono esenti da Imu i fabbricati rurali in comuni montani o parzialmente montani. Sono tassati anche i terreni incolti, eccetto quelli situati in comuni collinari o montani.
Devono invece essere sempre dichiarati i beni d'impresa e dei soggetti Ires, perché la legge prevede la facoltà dei comuni di deliberare aliquote ridotte sino allo 0,4%

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